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Scheda sulla Privacy
Per comprendere la normativa in materia di privacy è necessario avere
chiari i seguenti concetti e definizioni secondo quanto previsto dal codice in
materia (Dlgs 196/03).
Il testo del codice in materia di protezione dei dati personali (testo
consolidato vigente) è consultabile on line su vostra richiesta.
TRATTAMENTO: (art. 4 lett. a) “qualunque operazione o complesso di operazioni
effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il
raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una banca dati”.
DATO PERSONALE: (art. 4 lett. b) “qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale”.
TITOLARE: (art. 4 lett. f) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono,
anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
Titolare del trattamento è, nel settore non profit, sempre coincidente con una
persona giuridica.
In seno ad organizzazioni molto complesse ed articolate, potrebbero, tuttavia,
essere individuati più titolari del trattamento, corrispondenti a ciascuna
struttura di vertice ed intermedia dotata di sufficiente autonomia decisionale.
Potrebbero, pertanto, essere contitolari del trattamento ad esempio le “sezioni
territoriali” di una unitaria organizzazione.
RESPONSABILE del trattamento (art. 4, lett. g) è colui che è preposto dal
titolare al trattamento dei dati. La sua nomina è una facoltà e non un obbligo e
non elimina la responsabilità del Titolare (Odv) o della persona fisica che ha
svolto un trattamento illecito o dannoso.
INCARICATO: persona fisica “autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal
titolare o dal responsabile” (art.4, lett. h). Non ha capacità decisionale
autonoma: infatti, ai sensi dell’art. 30, “le operazioni di trattamento possono
essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite”.
Il titolare potrà consegnare all'incaricato una lettera di incarico nella quale
lo designa come tale, indica che trattamenti egli può svolgere, su che dati, con
quali modalità e nel rispetto di quali misure di sicurezza.
INTERESSATO: (art. 4 lett. i) è la persona fisica, la persona giuridica l’ente o
l’associazione cui si riferiscono i dati personali.
DATI COMUNI: sono tutti quei dati non compresi nelle categorie indicate dal
Codice per esempio nome e cognome, data di nascita, il codice fiscale, la
residenza dei soci o dei beneficiari dei servizi svolti dall’associazione.
DATI SENSIBILI: “dati personali (non si fa riferimento quindi ad una persona
giuridica) idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”.
DATI GIUDIZIARI: sono i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di natura
penale che risultino dal Casellario Giudiziale, tra cui le sentenze di condanna
e i decreti penali irrevocabili, le misure di sicurezza poste a carico di un
individuo, i provvedimenti di amnistia e altri.
Il garante ha regolato il trattamento di dati giudiziari con l’Autorizzazione
generale 7/04.
COMUNICAZIONE DEI DATI: è l’atto di dare conoscenza di dati personali a uno o
più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile, e dagli
incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
Obblighi in caso di comunicazione dei dati all'estero
Principio fondamentale della comunicazione dei dati all'estero è quello di cui
all'art. 43 del Codice: il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea è
consentito quando l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o,
se si tratta di dati sensibili, in forma scritta.
Se non si ottiene il consenso il trasferimento dei dati è ugualmente possibile
se ricorrono le altre ipotesi di cui all'art. 43 e 44, ed in ogni caso se
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati assicura un
livello di tutela delle persone adeguato (cd. principio di reciprocità).
DIFFUSIONE DEI DATI: è l’atto di dare conoscenza di dati personali a soggetti
indeterminati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione.
INFORMATIVA: la somministrazione dell’informativa è il primo e più generale
degli adempimenti previsti dal Codice, che ordinariamente precede l’inizio del
trattamento. L’art 13 del Codice prevede che “l'interessato deve previamente
essere informato oralmente o per iscritto circa i tratti salienti del
trattamento. Attraverso l’informativa l’interessato è posto in grado di
esprimere consapevolmente, se richiesto, il consenso al trattamento e, in ogni
caso, di esercitare i diritti che la legge gli attribuisce specificamente (art.
7) e di cui deve essere reso edotto, nella medesima informativa”.
La comunicazione/consegna va fatta nel momento appena precedente a quello in cui
l'interessato fornisce i suoi dati all'associazione: in pratica la prima volta
che la persona viene a contatto con l'associazione.
L’informativa deve contenere, in modo chiaro ed esaustivo, riferimenti
riguardanti:
• le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
• la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
• le conseguenze di un eventuale rifiuto a conferire i dati
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi
• i diritti di cui all'articolo 7
• gli estremi identificativi del titolare
L’informativa:
• vale per tutti i trattamenti futuri che riguardano l’interessato, e va quindi
fornita una sola volta, se il trattamento dei suoi dati non cambia e rispetta le
finalità indicate nell’informativa medesima
• deve essere fornita solo a quei soggetti dei quali l’associazione raccoglie,
registra o utilizza i dati, e tra costoro non rientrano quindi i beneficiari
dell’attività istituzionale che l’associazione non identifica
• può essere anche orale
Per le associazioni, è utile tener presente che, poiché il titolare potrà dover
comunque dimostrare di averla fornita, è evidente che una qualche forma scritta
è consigliabile.
CONSENSO: il trattamento di dati personali da parte di privati o di Enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
Il consenso per il trattamento dei dati deve essere:
• espresso, cioè esplicito e manifestato in modo inequivocabile (non può essere
desunto da un comportamento indiretto)
• libero, cioè manifestato liberamente dal soggetto, richiesto in termini non
definitivi e non incondizionati
• specifico, ovvero riferito ad uno o più trattamenti individuati e aventi
specifiche finalità
• informato, ovvero preceduto dall'informativa di cui all'art. 13
• documentato per iscritto quando il trattamento riguarda dati sensibili
Non è richiesto per i dati giudiziari.
Pochi sono i casi in cui l’acquisizione del consenso non è richiesta per il
trattamento di dati personali (art. 24), ad esempio:
a) l’adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria
b) l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte
l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a
specifiche richieste dell'interessato
c) il trattamento di dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque
d) il trattamento di dati indispensabili per la salvaguardia della vita o
dell'incolumità fisica di un terzo
e) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, il
trattamento di dati effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad
aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati
dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità
di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13. Quindi se si trattano dati
comuni non è necessario il consenso dell’interessato quando questi sia un socio
o abbia comunque contatti regolari con l’organizzazione di volontariato e solo
se il trattamento dei dati sia funzionale al raggiungimento dell’oggetto
sociale. Sarà invece sempre necessario il consenso quando l’O.V. proceda alla
comunicazione a terzi e alla diffusione dei dati dell’interessato.
Ancor più limitati i casi in cui in cui il consenso non è richiesto per il
trattamento di dati sensibili (art. 26 comma IV).
• la richiesta di consenso, deve essere preceduta dall'informativa di cui
all'art. 13 del Codice. Informativa e richiesta di consenso possono essere
contenute nella stessa pagina e quindi, invece di firmare per "presa visione"
dell'informativa, l’interessato firmerà per autorizzazione/consenso al
trattamento
• il consenso va acquisito una sola volta se il trattamento dei dati non cambia
e rispetta le finalità indicate nell'informativa medesima
• ai sensi dell’art.26, i dati sanitari, ovvero quei dati idonei a rivelare lo
stato di salute, non possono essere diffusi, nemmeno su consenso
dell’interessato
• il consenso va richiesto solo a quei soggetti dei quali l'O.V raccoglie,
registra o utilizza i dati, e tra costoro non rientrano quindi i soggetti
beneficiari dell'attività istituzionale che l'O.V non identifica
• se l'associazione ha chiesto e ottenuto il consenso nel vigore della vecchia
legge (la L. n. 675/96) non avrà l'obbligo di acquisirlo nuovamente, a meno che
i trattamenti che svolge si siano a tal punto modificati da richiedere
un'autonoma manifestazione di volontà dell'interessato
Forma del consenso:
• per quanto riguarda i nuovi aderenti l'informativa e la richiesta di consenso
possono essere allegati alla domanda di adesione all'associazione, o scritti nel
retro (anche se il consenso non sarebbe necessario, per maggiore tutela è bene
richiederlo)
• la richiesta di consenso - se riguarda il trattamento di dati "comuni" - può
essere anche spedita via fax o via e-mail, anche insieme all’informativa
Nel primo caso, però, potrebbe non ritenersi sufficiente per l'associazione
conservare la ricevuta di avvenuto invio - un consenso espresso si può infatti
configurare solo se l'interessato rispedisce il fax firmato (o lo faccia
pervenire firmato in associazione).
Se la richiesta di consenso è inoltrata via e-mal potrebbe forse bastare un
e-mail di "conferma" (che l'Odv potrà stampare e conservare) da parte
dell'interessato, quando però gli sia stato reso chiaramente noto che il
messaggio di risposta sarà inteso quale autorizzazione al trattamento; la
richiesta di consenso può essere anche allegata in un file (word) che prevede la
possibilità di barrare le caselle corrispondenti.
LE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE: il titolare del trattamento di dati sensibili,
ai sensi dell’art. 26 comma 1, deve acquisire, oltre che il consenso scritto
dell'interessato, anche la previa autorizzazione del Garante.
Il Garante ha emanato 7 autorizzazioni generali (con scadenza al 31.12.05 salvo
proroghe) alle quali attenersi.
Le OO.VV. e gli altri Enti non Profit non devono quindi chiedere autorizzazione,
avendo il Garante provveduto a rilasciare la 2 e la 3 alla quale devono
attenersi.
• n.1/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di
lavoro
• n.2/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale (di interesse soprattutto del personale
medico e paramedico)
• n.3/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di
organismi di tipo associativo e delle fondazioni
• n.4/2004: autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte dei liberi
professionisti
• n.5/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse
categorie di privati
• n.6/2004: autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli
investigatori privati
• n.7/2004: autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da
parte di privati, enti pubblici economici e di soggetti pubblici
Il testo integrale delle autorizzazioni del garante 2004 è consultabile
NOTIFICAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: con il Codice
l’obbligo di notifica non è più una regola generale ma una eccezione, e va
adempiuto solo nelle ipotesi tassativamente indicate nell’art.37 del Codice.
Con provvedimento n. 1/2004 del 31 marzo 2004 il Garante ha ridotto
ulteriormente l’obbligo di notifica rispetto all’originaria previsione dell’art.
37.
Il testo integrale del provvedimento è consultabile
MISURE DI SICUREZZA: si tratta di accorgimenti, procedure e strumenti di
custodia e controllo informatico e non informatico dei dati che hanno lo scopo
“di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei
dati stessi di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta (art. 31).
Misure minime di sicurezza: il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello
minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.
Sono specificate nel Codice e nell’allegato B: Disciplinare Tecnico, il quale ha
un valore di regolamento per consentire aggiornamenti sulla base dell’evoluzione
tecnologica (vedi testo integrale del disciplinare tecnico).
Trattamenti con strumenti elettronici/informatici
Sono previste le seguenti misure minime:
• autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle
procedure per la verifica anche indiretta dell'identità
• adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione: i dati
ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa
univocamente correlati, utilizzati per l’autenticazione informatica. Le
credenziali di autenticazione di norma consistono in un codice per
l’identificazione dell’incaricato (user) associato ad una parola chiave
riservata (password) conosciuta soltanto dal medesimo.
• utilizzazione di un sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e
delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento
degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente. Si ha
quando il sistema informatico predisposto dal Titolare distingue due o più
“profili” ovvero decida che 1 o alcuni incaricati possano svolgere solo
determinati trattamenti e quindi possano accedere solo ad alcuni ambiti. I
profili possono riguardare “ciascun incaricato” ma anche “classi omogenee di
incaricati”, e devono essere individuati prima del trattamento.
• redazione del Documento Programmatico di Sicurezza per i titolari di un
trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari effettuato con strumenti
elettronici
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
• aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento
consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative
• previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati
agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti
• previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad
accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata
all'identificazione degli incaricati
DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA: è una delle più importanti misure
minime di sicurezza.
La redazione del DPS non può essere il punto di partenza di un’analisi del
trattamento dei dati, ma una verifica della correttezza di quanto già si è fatto
e un programma di quanto resta da fare.
In sede di prima applicazione nel 2005 il termine per la redazione del documento
è stato prorogato al 31.12.05, poi dovrà essere redatto entro il 31.03 di ogni
anno.
Non deve essere comunicato ma conservato presso la sede dell'associazione, e a
rigore deve avere data certa, cioè deve essere possibile risalire al giorno in
cui è stato scritto e firmato.
Le linee guida dettate dal Garante per la compilazione del Documento
programmatico in materia di sicurezza standard sono consultabili on line.
Deve contenere idonee informazioni riguardo:
1. l’elenco dei trattamenti di dati personali
2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito delle
strutture preposte al trattamento dei dati
3. l’analisi dei rischi che incombono sui dati
4. le misure da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati,
nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro
custodia e accessibilità
5. descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della
disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento
6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, sia
al momento dell’ingresso in servizio, sia in occasione di cambiamenti di
mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto
al trattamento di dati personali
7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l’adozione delle misure
minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformità al codice, all’esterno della struttura del titolare
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: nel caso di rapporti con la pubblica
amministrazione (es. convenzione, accreditamento, stretta collaborazione
all’interno delle strutture sanitarie o socio/assistenziali) è solito per una
organizzazione trattare dati personali forniti da enti e strutture pubbliche
(es. dei beneficiari dell’attività svolta in convenzione).
Il Codice prevede una disciplina particolare (art. 18 e 20) quando un
trattamento dei dati è svolto da un “soggetto pubblico”.
Il Codice non prevede alcuna espressa eccezione alle norme generali se il
trattamento è svolto da una organizzazione nell’ambito di un rapporto con la P.A.,
quindi l’organizzazione dovrà adempiere a tutte le norme della privacy riferite
ai soggetti privati.
Potrebbero però porsi in concreto alcune difficoltà ad individuare i diversi
soggetti del trattamento nel caso in cui le OOVV si trovino a collaborare con la
P.A. Il problema, poi, come si vedrà in seguito, assume rilevanza anche per
stabilire se al privato possa applicarsi lo statuto previsto per il soggetto
pubblico.
Tale quesito era stato posto al Garante, il quale ha osservato come non sia
possibile dare una soluzione univoca, molto dipendendo dalle circostanze del
caso, poiché differenti sono i rapporti che possono instaurarsi tra P.A. e
privato:
“in tali ipotesi è necessario verificare qual è il ruolo assunto in concreto dal
privato (…) il quale può essere considerato come:
• un collaboratore esterno del soggetto pubblico che coadiuva l’amministrazione
trattando dati personali anche al di fuori della relativa struttura, ma
nell’ambito di un’attività che ricade nella sfera di titolarità e di
responsabilità dell’amministrazione stessa
• una figura soggettiva del tutto distinta dall’amministrazione, che decide
autonomamente in ordine al trattamento delle informazioni e si assume, in
concreto, ogni responsabilità in proposito
Nel primo caso (…), il privato è parte sostanziale della struttura pubblica ed è
quindi vincolato ad utilizzare i dati per le sole finalità perseguite
dall’amministrazione in base al particolare regime previsto per quest’ultima.
In questo stesso caso si rende necessario un apposito atto scritto
dell’amministrazione (anche nell’ambito di una disposizione inserita in un
articolo di una convenzione, oppure in un provvedimento amministrativo o in un
atto di diritto privato), che deve indicare, nei confronti del privato cui è
stato demandato il trattamento, chi svolga il ruolo del responsabile. E’
necessario inoltre che i dipendenti della struttura privata operino in qualità
di incaricati del trattamento, sotto la diretta sorveglianza e secondo le
istruzioni del titolare e del responsabile.
Nel secondo caso, invece, il privato deve essere considerato come un soggetto
autonomo che tratta i dati in base alle regole previste per i soggetti privati e
per gli enti pubblici economici - e che è quindi tenuto a valutare l’esigenza di
richiedere un consenso agli interessati” (Parere del Garante privacy 29 luglio
1998).
Il parere del Garante specifica quindi a chiare lettere che le circostanze
concrete hanno grande rilevanza nei rapporti tra ente privato e P.A. e quindi è
evidente come, nel caso in cui una O.V. svolga attività in regime di convenzione
con la P.A., sia opportuno porsi il problema di come regolamentare l’aspetto
della privacy.
Così, ad esempio, nel caso in cui una O.V. venga incaricata di gestire il
censimento di un certo tipo di realtà (ad esempio il numero di anziani che
svolgono un certo tipo di attività), la posizione di titolare del trattamento
potrebbe permanere in capo alla P.A. la quale, con apposito atto, potrebbe
proporre la O.V. nel ruolo di responsabile del trattamento.
Facendo invece l’esempio in cui una O.V. prenda in gestione una palestra, e
quindi sia questa a raccogliere i dati di coloro che accedono o si iscrivono ai
corsi etc., alla O.V. potrebbe essere riconosciuta la posizione di titolare del
trattamento in quanto alla stessa O.V. spettano le prerogative di tale soggetto
senza alcuna influenza decisionale da parte della P.A.
Vista la grande importanza che la precisa individuazione dei diversi soggetti ha
sotto il profilo dei doveri e delle responsabilità è auspicabile che la precisa
definizione dei ruoli in materia di privacy costituisca oggetto di apposita
pattuizione in ogni rapporto di collaborazione/convenzione che lega la P.A. e le
OO.VV.
SANZIONI: il mancato rispetto delle norme del Codice può comportare
l’applicazione di sanzioni sia penali che amministrative e può anche causare per
l’associazione l’obbligo di risarcire i danni causati a terzi da un trattamento
illegittimo ai sensi dell’art. 2050 del C.C.
Le sanzioni penali e amministrative possono anche essere irrogate come
conseguenza di accertamenti compiuti, ad esempio, dalla Guardia di finanza
relativi al rispetto della normativa sulle ONLUS, qualora nel corso di tali
accertamenti siano comunque risultati inadempimenti al Codice della Privacy.
Le richieste di risarcimento danni in sede civilistica sono avanzate
direttamente da chi ritiene di essere stato danneggiato da un comportamento
contrario al rispetto delle norme del Codice.
Esaminandole in dettaglio si possono evidenziare:
Sanzioni penali
Le sanzioni penali sono previste sostanzialmente da tre norme:
• Art. 167 che punisce il trattamento illecito di dati
• Art. 168 che punisce la falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
• Art. 169 che punisce l’inosservanza delle misure di sicurezza
La pena consiste, a seconda della norma violata, nella reclusione da sei mesi ad
un massimo di ben tre anni (nel caso di mancato rispetto delle norme sulle
misure di sicurezza è prevista in alternativa la pena dell’ammenda da € 10.000 a
€ 50.000). RAVVEDIMENTO: è possibile regolarizzare la posizione, pagando però
un'ammenda di € 12.500.
La pena viene irrogata a carico delle persone fisiche (responsabile del
trattamento e/o incaricati che non hanno rispettato le norme del codice e le
disposizione della lettera di incarico, ma anche il Presidente o i membri del
Consiglio direttivo se non hanno preso le decisioni dovute in materia di
redazione di DPS o di misure minime di sicurezza da adottare).
Sanzioni amministrative
Sono irrogate a carico della persona o delle persone fisiche (responsabile e/o
incaricati) che hanno tenuto il comportamento causa della sanzione.
La sanzione però può colpire a titolo solidale anche l’associazione (se
l’illecito è compiuto da suoi dipendenti), il proprietario della cosa che è
servita per commettere l’infrazione, la persona che aveva la vigilanza su chi ha
commesso l’illecito, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. In
questi casi però è possibile per questi soggetti un’azione di rivalsa nei
confronti dell’autore materiale dell’illecito (azione di regresso).
Le fattispecie previste sono 4:
• Art. 161 che punisce la mancata informativa (orale o scritta) prevista
dall’art. 13
• Art. 162 che punisce la cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dalle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali
• Art. 163 che punisce invece l’omessa o l’incompleta notificazione al Garante
(quando è dovuta)
• Art. 164 che punisce l’omessa informazione o l’omessa esibizione richiesti dal
Garante
In questi casi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di denaro che varia, a seconda della
norma violata, da un minimo di € 500 a un massimo di € 60.000; inoltre può
essere applicata (è sempre prevista in caso di violazione dell’art. 163) anche
la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
le vostre osservazioni e segnalazioni sui nostri servizi saranno da noi
utilizzate per migliorare il servizio offerto